La legge n. 76/2016, meglio nota come “Legge Cirinnà”, ha certamente introdotto un’importante quanto rivoluzionaria novità nel nostro panorama giuridico, disciplinando una modalità di gestione dei rapporti affettivi di coppia da tempo discostatisi dalla tradizionale famiglia unita in matrimonio.
Per la prima volta il legislatore disciplina la convivenza di fatto, intendendosi tale la condizione di “due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile” (art. 1, comma 36, L. 76/2016).
La volontà perseguita era chiaramente quella di smantellare l’accezione negativa connessa al “concubinato” ed individuare uno strumento in cui le coppie conviventi, in numero sempre crescente, potessero vedere tutelati i propri diritti, in una sorta di equiparazione tra il loro status e quello delle persone sposate.
Le innovazioni riguardano gli aspetti personali ed economici dei conviventi, rinvenendosi nel primo gruppo, a titolo esemplificativo: il diritto di visita in ipotesi di malattia o ricovero (art. 39); la designazione del ruolo di rappresentante laddove sia necessario adottare scelte relative alla salute dell’altro (si pensi all’eventualità in cui il convivente non sia più capace di intendere e volere) oppure in ipotesi di premorte del convivente (decisioni in materia di espianto degli organi o relative alle disposizioni funerarie) come sancito dall’art.40 oppure ancora la nomina del convivente quale tutore, curatore o amministratore di sostegno nelle ipotesi previste (art. 41).
Fanno invece parte del secondo gruppo: il diritto ad essere preferiti nelle graduatorie relative all’assegnazione delle abitazioni di residenza popolare (art. 45), il diritto di poter lavorare nell’impresa familiare del convivente, con partecipazione agli utili e incrementi dell’azienda (art. 46), il diritto di ottenere il risarcimento dei danni in ipotesi di decesso del convivente legato a fatto illecito del terzo (art. 49).
Il riconoscimento dei descritti diritti consegue alla dichiarazione della convivenza di fatto all’anagrafe e gli stessi possono essere di portata superiore laddove i conviventi procedano alla stipula dei contratti di convivenza, come disciplinati dal comma 50 dell’art. 1 della legge in parola.
Importante segnalare che secondo la Legge Cirinnà la residenza nella medesima abitazione non è condizione necessaria per il riconoscimento dello status di convivente di fatto, a patto che sussista uno stabile legame affettivo.

Ci si domanda a questo punto se un intervento legislativo di tale portata ha avuto ripercussioni nel contesto militare. La risposta è affermativa.
Il più rilevante impatto si è avuto nella disciplina dei trasferimenti per ricongiungimento familiare.
In tale alveo i Giudici Amministrativi si sono aperti alle novità legislative in materia familiare senza tralasciare i dettami della Corte Costituzionale che con la sentenza n. 183/2008 ha rimarcato come “il ricongiungimento è, dunque, diretto a rendere effettivo il diritto all’unità della famiglia, che, come questa Corte ha riconosciuto, si esprime nella garanzia della convivenza del nucleo familiare e costituisce espressione di un diritto fondamentale della persona umana. Tale valore costituzionale può giustificare una parziale compressione delle esigenze di alcune amministrazioni (nella specie, quelle di volta in volta tenute a concedere il comando o distacco di propri dipendenti per consentirne il ricongiungimento con il coniuge), purché nell’ambito di un ragionevole bilanciamento dei diversi valori contrapposti, operato dal legislatore.”
Traendo spunto dai predetti insegnamenti, nell’ottica di equiparare le famiglie di fatto legalmente riconosciute con quelle fondate sul matrimonio, in sede di Tar e di Consiglio di Stato, diverse sono state le pronunce atte ad estendere l’applicazione del diritto di ricongiungimento familiare anche alle convivenze more uxorio (TAR Cagliari n. 829/2021; Cons. di Stato n. 3896/2020; Tar Reggio Calabria n. 321/2019).
Nello specifico, il Collegio, nell’arresto del 2020,precisa che “tale più ampia interpretazione della legge <<non risponde solo ad un fondamentale principio di eguaglianza sostanziale, ormai consacrato, a livello di legislazione interna, anche dall’art. 1, comma 36, della l. n. 76 del 2016, per quanto qui rileva, sulle convivenze di fatto tra “due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile”, ma anche alle indicazioni provenienti dalla Corte europea dei diritti dell’uomo che, anche in questa materia, si è premurata di chiarire che la nozione di “vita privata e familiare”, contenuta nell’art. 8, par. 1, della Convenzione europea dei diritti dell’uomo includa, ormai, non solo le relazioni consacrate dal matrimonio, ma anche le unioni di fatto nonché, in generale, i legami esistenti tra i componenti del gruppo designato come famiglia naturale>> (sentenza n. 5040/2017).

Concludendo, può affermarsi piena equiparazione tra nuclei familiari fondati sul matrimonio e convivenze more uxorio, ancor più se certificate, nell’ambito dei ricongiungimenti familiari richiesti dal personale militare.
