IL GENITORE DISOCCUPATO DEVE MANTENERE I FIGLI?

 

baby 2616673 1920 Avvocato Pamela Mariotti a Olbia

 

E’ opinione diffusa quella secondo cui, in caso di separazione tra i coniugi, il genitore cui spetta l’obbligo di mantenimento nei confronti dei figli sia esonerato da tale incombente laddove non riesca materialmente a farvi fronte in ragione del proprio stato di disoccupazione. Ma siamo certi che la legge dica esattamente questo?

Pacifica giurisprudenza asserisce che “in materia di violazione degli obblighi di assistenza familiare, la minore età dei discendenti, destinatari dei mezzi di sussistenza, rappresenta in re ipsa una condizione soggettiva dello stato di bisogno, che obbliga i genitori a contribuire al loro mantenimento, assicurando i predetti mezzi di sussistenza.”

Da detto assunto deriva la necessità che il genitore gravato da tale onere lo resti a prescindere da quelle che sono le sue reali possibilità economiche, risultando preminente l’interesse del minore ad essere tutelato in quanto nella sua natura si rinviene una condizione soggettiva di stato di bisogno. Neppure una condizione di disoccupazione del genitore basterebbe da sola a fornire una scriminante rispetto a detto inadempimento. Sul punto i Giudici di legittimità hanno precisato cheper escludere la responsabilità penale, l’obbligato deve fornire prova rigorosa della sua impossibilità ad adempiere l’onere contributivo impostogli, con riferimento al periodo in contestazione, e cioè deve versare in situazione incolpevole di assoluta indisponibilità di introiti sufficienti a soddisfare le esigenze minime di vita degli aventi diritto ed incombe sull’interessato l’onere – nel caso di specie non soddisfatto – di allegare gli elementi da cui possa desumersi tale impossibilità: la nozione di “mezzi di sussistenza” va identificata in ciò che è indispensabile alla vita del beneficiario, a prescindere dalle condizioni sociali o di vita pregressa degli aventi diritto.” (Cass. Pen. Sez. VI 20 marzo 2020 n. 10422).

Neppure la circostanza che l’altro genitore sopperisca a dette mancanze può liberare il genitore inadempiente dalle proprie responsabilità. Si rammenta infatti che “il reato di cui all’art. 570, comma secondo, c.p., sussiste anche quando uno dei genitori ometta la prestazione dei mezzi di sussistenza in favore dei figli minori o inabili, ed al mantenimento della prole provveda in via sussidiaria l’altro genitore “.

In definitiva, il genitore disoccupato incapace di provvedere al mantenimento dei figli dovrà dimostrare al Giudice che le proprie condizioni economiche non sono ad esso imputabili e che lo stesso ha cercato di rinvenire un’occupazione senza tuttavia esservi riuscito. Infatti il solo stato di disoccupazione è ininfluente per evitare la condanna di violazione degli obblighi di assistenza familiare ex art. 570 c.p. laddove difetti la prova di assoluta impossibilità di fare fronte alle proprie obbligazioni attraverso la dimostrazione di una fruttuosa attivazione a cercare un posto di lavoro.

Avv. Pamela Mariotti

Lascia un commento