La Suprema Corte, con l’arresto n. 5763/2026 del 13 marzo scorso, ha stabilito che la prodigalità non può essere considerata, di per sé, causa sufficiente per l’amministrazione di sostegno.
La fattispecie su cui era chiamata a pronunciarsi la Corte di Cassazione afferiva ad una donna, di professione commercialista, che in un periodo difficoltoso della propria vita, era stata sottoposta alla misura di assistenza, ma che recentemente, ripresa in mano la propria vita con un lavoro che le garantiva uno stipendio più che dignitoso e in assenza di patologie psichiatriche, presentava istanza volta alla revoca della richiamata misura.
I Giudici di Piazza Cavour, confermavano che la prodigalità è certamente causa di inabilitazione tale da richiedere una misura a protezione del soggetto che, abitualmente spende, regala o rischia eccessivamente oltre le proprie possibilità economiche, tuttavia non può rappresentare detta circostanza l’unica capace di sostenere un provvedimento giudiziale.
È infatti necessario che detta condizione sia accompagnata da una concreta CONDIZIONE DI FRAGILITÀ .
Le libere scelte di una persona inerenti alle modalità di spesa del proprio patrimonio non possono essere sacrificate in nome della logica paternalistica del nostro ordinamento.
Lo strumento di solidarietà proprio dell’amministrazione di sostegno non può essere utilizzato al fine di imporre uno stile di vita ad un soggetto, finalizzato a conservare il suo patrimonio a garanzia degli interessi del gruppo familiare, qualora manchi una precisa anomalia psichica o patologica dello stesso.
