Danno da vacanza rovinata

Le vacanze natalizie sono da poco terminate, ma tra tanti che le hanno potute fruire e godere di momenti di spensieratezza e relax, ve ne sono degli altri a cui tutto ciò è stato precluso e non per loro scelta.

Sono pervenute in studio nei giorni scorsi, richieste di assistenza a seguito di sinistri intervenuti presso le strutture ricettive ove si era ospiti.

Tra tutte, richiamo l’episodio occorso ad un’ospite di un albergo in montagna, in una rinomata località sciistica, che cadeva rovinosamente a terra procurandosi molteplici fratture, in conseguenza di una scivolata determinata da un lastrone di ghiaccio formatosi in prossimità dell’ingresso della struttura alberghiera, non rimossa prontamente da quest’ultima.

Quale tutela per il malcapitato?

La fattispecie descritta deve essere inquadrata nell’ambito della responsabilità extracontrattuale, e in particolare nella disciplina del danno cagionato da cose in custodia, prevista dall’art. 2051 del Codice Civile.Tale norma stabilisce che: “ciascuno e’ responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”.

La giurisprudenza è costante nel ricondurre la responsabilità dell’albergatore per i danni subiti dai clienti all’interno della struttura e delle sue pertinenze a questa specifica ipotesi normativa. L’hotel, infatti, in qualità di “custode” dei luoghi, ha un potere di controllo e di intervento sulla cosa (l’immobile e le sue pertinenze, inclusi gli accessi) e, di conseguenza, ha l’obbligo di adottare tutte le misure necessarie a prevenire che la stessa arrechi danno a terzi, inclusi i propri ospiti.

Onere della prova

L’applicazione dell’art. 2051 c.c. comporta un’inversione dell’onere della prova rispetto alla regola generale dell’art. 2043 c.c.. Ai fini del risarcimento, il danneggiato, non è tenuto a dimostrare la colpa o il dolo dell’albergatore, ma unicamente:

  1. L’esistenza del danno;
  2. Il nesso di causalità tra la cosa in custodia (la pavimentazione ghiacciata all’ingresso dell’hotel) e il danno subito (la caduta e la conseguente frattura).

Graverà, invece, sulla struttura alberghiera la cosiddetta “prova liberatoria”, consistente nel dimostrare l’esistenza del caso fortuito. Il caso fortuito è un evento imprevedibile e inevitabile, esterno alla sfera di controllo del custode, che sia stato la causa esclusiva del danno, interrompendo così il nesso causale tra la cosa e l’evento.

La presenza di ghiaccio all’ingresso di una struttura ricettiva in una località sciistica nel mese di dicembre non costituisce affatto un evento imprevedibile. Al contrario, si tratta di un rischio tipico e prevedibile, che il gestore ha l’obbligo di prevenire e neutralizzare con la dovuta diligenza (ad esempio, tramite spargimento di sale, rimozione del ghiaccio, posa di tappeti antiscivolo o segnalazione del pericolo). La mancata adozione di tali cautele configura la responsabilità del custode

La giurisprudenza ha chiarito che la condotta del danneggiato può integrare il caso fortuito solo se si pone come causa esclusiva dell’evento, essendo caratterizzata da eccezionalità e imprevedibilità. Nel caso in esame, il semplice atto di uscire dall’hotel non può essere considerato una condotta anomala o imprudente tale da escludere la responsabilità della struttura.

Alla luce di quanto esposto, sussistono fondati presupposti per richiedere il risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali subiti.

Danno Non Patrimoniale

Questa categoria comprende la lesione all’integrità psico-fisica e la sofferenza patita. Si articola principalmente in:

  • Danno Biologico: È la lesione all’integrità psico-fisica della persona, suscettibile di accertamento medico-legale.

Si suddivide in:

  • Inabilità Temporanea: Il periodo durante il quale il danneggiato è stato impossibilitato, in tutto (Inabilità Temporanea Totale – ITT) o in parte (Inabilità Temporanea Parziale – ITP), a svolgere le Sue ordinarie attività.
  • Danno Biologico Permanente: Riguarda i postumi invalidanti che residueranno stabilmente una volta concluso il percorso di guarigione. La quantificazione di tale danno, espressa in punti percentuali, potrà essere effettuata solo al termine del periodo di malattia, a seguito di una visita medico-legale specialistica.
  • Danno Morale: Consiste nella sofferenza interiore e nel turbamento d’animo subiti a causa dell’infortunio. La giurisprudenza attuale tende a liquidare tale voce di danno all’interno di un’unica valutazione del danno non patrimoniale, attraverso una “personalizzazione” dell’importo calcolato per il danno biologico, al fine di garantire un risarcimento integrale ma senza duplicazioni.

Danno Patrimoniale

Questa categoria include le perdite economiche dirette e indirette.

  • Danno Emergente (spese sostenute): Comprende tutte le spese mediche che si dovranno sostenere a causa dell’infortunio (ticket, visite specialistiche, farmaci, esami diagnostici, fisioterapia, ecc.). A tal fine, è fondamentale conservare tutta la documentazione fiscale relativa a tali esborsi.
  • Rimborso del soggiorno non goduto: sussite il diritto al rimborso della quota di soggiorno pagata e non fruita a causa dell’interruzione forzata della vacanza.
  • Lucro Cessante (mancato guadagno): Qualora l’infortunio abbia impedito di svolgere l’ attività lavorativa, il danneggiato avrà diritto al risarcimento del reddito non percepito durante il periodo di inabilità.

foto albergo neve Avvocato Pamela Mariotti a Olbia

Danno da Vacanza Rovinata

Questa specifica voce di danno, prevista dall’art. 47 del Codice del Turismo, merita una trattazione autonoma.

Si tratta di un danno non patrimoniale che risarcisce il pregiudizio derivante dal non aver potuto godere appieno della vacanza come occasione di piacere, svago e riposo, a causa di un inadempimento o di un fatto imputabile all’organizzatore del viaggio o, come in questo caso, alla struttura ricettiva.

L’interruzione del soggiorno a causa di un infortunio avvenuto all’interno dell’hotel per una negligenza di quest’ultimo costituisce il presupposto per il risarcimento di tale danno, che si aggiunge alle altre voci sopra elencate. Dunque, il danno da vacanza rovinata consiste nella perdita di un’occasione di relax. Trattasi, come anzidetto, di voce di danno non patrimoniale (nelle sue declinazioni biologiche, morali ed esistenziali) da distinguersi dal vero e proprio danno patrimoniale, che, invece, si traduce in una perdita economica. Il contratto di viaggio tutto compreso è diretto a realizzare l’interesse del turista- consumatore al compimento di un viaggio con finalità turistica o a scopo di piacere, sicché tutte le attività e i servizi strumentali alla realizzazione dello scopo vacanziero sono essenziali. Per quanto riguarda l’onere probatorio il legislatore del Codice del Turismo ha senz’altro voluto agevolare il consumatore indirizzando la più recente giurisprudenza verso una ricostruzione del concetto di danno da vacanza rovinata quale danno non patrimoniale da inadempimento contrattuale, ove la raggiunta prova dell’inadempimento esaurisce in sé la prova anche del verificarsi del danno, atteso che gli stati psichici interiori dell’attore che per un verso non possono formare oggetto di prova diretta, per altro verso possono desumersi dalla mancata realizzazione della finalità turistica e dalla concreta regolamentazione contrattuale delle diverse attività e dei diversi servizi, in ragione della loro essenzialità alla realizzazione dello scopo vacanziero. D’altronde la Suprema Corte ha ripetutamente affermato che, in tema di prova dell’inadempimento di una obbligazione, il creditore deve provare la fonte del suo diritto -in questo caso il contratto – e allegare la circostanza dell’inadempimento o dell’inesatto adempimento della controparte; il debitore convenuto deve, invece, provare il fatto estintivo dell’altrui pretesa dimostrando l’esatto adempimento delle proprie prestazioni (Cass. SU 13533/01, Cass. 2387/04, Cass. 982/02) (Tribunale Di Napoli Nord, Sentenza n.381 del 29 Gennaio 2025).

Ricorrendo dette condizioni, la strategia difensiva dovrà svilupparsi secondo le modalità che seguono:

  1. Invio di una formale lettera di costituzione in mora e richiesta di risarcimento danni alla società che gestisce l’Hotel e, per conoscenza, alla sua compagnia di assicurazione per la responsabilità civile.
  2. Attendere la completa guarigione clinica e la stabilizzazione dei postumi, per poi sottoporre il danneggiato a una visita medico-legale di parte che accerti e quantifichi con precisione l’entità del danno biologico (temporaneo e permanente).
  3. Una volta quantificato l’intero ammontare del danno, avviare una trattativa stragiudiziale con la controparte per ottenere un equo risarcimento.
  4. In caso di esito negativo delle trattative, si procederà con l’azione giudiziaria per far accertare la responsabilità dell’hotel e ottenere la condanna al risarcimento di tutti i danni patiti.

Il consiglio è quello di contattare prontamente uno studio legale onde ottenere la tutela dei propri diritti.

 

 

 

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