LA VERIFICAZIONE NEI GIUDIZI DI IDONEITA’ SANITARIA DEL PERSONALE MILITARE IN SEDE CONCORSUALE

In sede concorsuale per il personale militare, parte della valutazione dei candidati si fonda sull’accertamento delle condizioni sanitarie.

Altrettanto sovente capita che gli organi adibiti a detta verifica effettuino accertamenti non accolti positivamente dal candidato, poiché concludono per la inidoneità concorsuale.

In dette circostanze sorge l’esigenza di adire il Tribunale onde accertare l’eventuale erroneità dell’azione amministrativa.

Trattandosi di valutazioni afferenti a circostanze di natura tecnica, di carattere medico, il Tribunale non potrà che disporre la VERIFICAZIONE ai sensi degli artt. 19 e 66 c.p.a. in ordine alla consistenza e sussistenza della condizione di inidoneità al servizio.

Se, infatti, in linea di principio, per il prevalente orientamento giurisprudenziale, le valutazioni effettuate in sede di accertamento dei requisiti psico-fisici di idoneità al servizio costituiscono tipica manifestazione di discrezionalità tecnico-amministrativa; d’altra parte, come è noto, per costante giurisprudenza, le stesse non sfuggono al sindacato giurisdizionale, laddove siano ravvisabili macroscopici travisamenti di fatto. Detta necessità è avvertita con maggior rigore ogni qualvolta il ricorso è supportato da elementi di prova, ravvisati nella certificazione medica specialistica allegata, tale da rendere necessario un approfondimento istruttorio.

Laddove il risultato della verificazione eseguita dall’organo di medicina militare, dal quale il Collegio giudicante non ha motivo di discostarsi, dovesse smentire la valutazione di inidoneità psico-fisica espressa dalla Commissione esaminatrice concorsuale, trattandosi di un accertamento clinico, oggettivamente riscontrabile, non è precluso al giudice amministrativo verificarne la correttezza, atteso che la verificazione disposta nella fase istruttoria non esorbita dai limiti del giudizio di legittimità, consentendo, mediante il controllo sulla correttezza delle regole tecniche seguite dalla Commissione esaminatrice, di far emergere l’errore di fatto consistente nel travisamento della condizione di salute dell’interessato.

L’accertamento successivo alla selezione concorsuale neppure viola i principi della “par condicio” e del “tempus regit actum”. La condizione di salute è oggettivamente verificabile anche con un accertamento “a posteriori” non potendo mutare significativamente nel breve tempo.

Laddove dovessero verificarsi dette condizioni, si deve ritenere illegittimo il provvedimento di esclusione oggetto di impugnazione, siccome basato su un errato presupposto di fatto sul quale l’ Amministrazione potrebbe fondare il giudizio di “non idoneità”, risultato smentito dalla successiva visita medico-legale.

La giurisprudenza prevalente ammette che,“a fronte di un giudizio medico di inidoneità in sede concorsuale, il difforme esito di una verificazione disposta dal giudice può assumere rilievo, qualora sia acclarato che il primo giudizio sia stato conseguenza di un travisamento o che sia palesemente inattendibile (ad es.…per errata interpretazione dei risultati degli accertamenti)…”, disvelando “…in via sintomatica l’inattendibilità di quello reso dalla Commissione in sede di concorso ovvero il vizio della funzione ravvisabile nel travisamento dei fatti dovuto a incompleta rappresentazione degli elementi di valutazione…” (Cons. Stato, Sez. II, 3 novembre 2023, n. 9514).

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